IL RETTORE
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nonche'
riconosciute   le    esigenze    di    specificita'    professionale,
disponibilita'  di  personale  docente  e  non  docente  e  di idonee
strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli da 172 a 178 relativi alla scuola di specializzazione
in oftalmologia sono soppressi.